Modello Unico Parte III: chi deve inviarlo, quando e cosa cambia
Un nuovo adempimento telematico per gli impianti in attività libera: chi deve inviarlo, in quali tempi, e chi invece resta sulla procedura di sempre.
Wattino dice:
Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi parliamo di un adempimento nuovo di zecca che riguarda moltissimi impianti fotovoltaici: il Modello Unico Parte III. Con il DM MASE 15 luglio 2026, n. 223, chi realizza un impianto a fonti rinnovabili in regime di attività libera — cioè senza bisogno di un vero e proprio titolo autorizzativo — ha comunque un obbligo di comunicazione da rispettare dopo l'entrata in esercizio, tramite la piattaforma SUER. Non è un'autorizzazione, non serve prima dei lavori: è una comunicazione telematica dopo. Vi spiego chi deve inviarla, con quali tempi, e soprattutto come si incastra con le procedure che già conoscevate. 📋
⚡ Ti riguarda in tre righe:
→ Hai un impianto in regime di attività libera? La Parte III introduce una comunicazione telematica sul SUER, da inviare dopo l'entrata in esercizio.
→ Hai un fotovoltaico fino a 200 kW su un edificio o una pertinenza (non a terra)? Restano le vecchie Parti I e II, nuovo impianto o esistente che sia — non cambia nulla per voi.
→ L'impianto è già in esercizio? C'è una finestra transitoria di 6 mesi, ma la data da cui si contano dipende da quando la Parte III diventa operativa sul SUER — non dalla data del decreto (ve lo spiego meglio più avanti).
💡 Cos'è il Modello Unico Parte III?
Il Modello Unico è lo strumento con cui, tramite la piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili, gestita dal GSE), si comunicano alle amministrazioni le informazioni sugli impianti a fonti rinnovabili. Esisteva già in una versione semplificata — le Parti I e II, introdotte dal DM 2 agosto 2022, n. 297 — dedicata ad alcune tipologie di impianti fotovoltaici. La Parte III estende il Modello Unico alla trasmissione delle informazioni relative agli interventi che il Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) colloca nel regime di attività libera, quello più semplice tra i tre previsti (attività libera, PAS, autorizzazione unica).
Perché serviva? Il Modello Unico del 2022 era circoscritto a determinate tipologie di fotovoltaico. Il D.Lgs. 190/2024 ha invece definito un regime di attività libera applicabile a una platea più ampia di interventi FER — eolico, idroelettrico, accumuli e altre tecnologie comprese. La Parte III serve proprio a creare il canale telematico per trasmettere le informazioni relative a questi interventi tramite il SUER.
Un'altra differenza utile da tenere a mente: le Parti I e II svolgono una funzione più ampia, perché la Parte I è collegata anche alla richiesta preliminare di connessione dell'impianto, mentre la Parte II ne certifica la fine lavori. La Parte III, invece, ha uno scopo più circoscritto — è puramente informativa, interviene solo dopo che l'impianto è già in esercizio e serve al SUER per censire cosa è stato realizzato sul territorio.
Il punto chiave da capire subito: la Parte III non è un'autorizzazione preventiva. Interviene dopo, quando l'impianto è già entrato in esercizio, ed è una comunicazione con cui il proponente rende noti alle amministrazioni i dati tecnici, catastali, territoriali e urbanistici dell'intervento — in pratica, serve allo Stato per sapere cosa è stato installato davvero sul territorio, visto che l'attività libera non passa da nessun procedimento autorizzativo a monte.
📋 Fonti normative di riferimento
Decreto: DM MASE 15 luglio 2026, n. 223 — adozione del Modello Unico Parte III (testo del decreto e del modulo, Allegato 1, verificati sul documento ufficiale)
Base giuridica: art. 7, comma 10, e art. 5, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili)
🔗 mase.gov.it — Pagina ufficiale del decreto, con testo e Allegato 1 (il modulo)
🔗 normattiva.it — Testo vigente del D.Lgs. 190/2024, incluso l'Allegato A
🔗 suer.gse.it — Piattaforma SUER
🏗️ Chi deve inviarlo
La Parte III riguarda gli interventi elencati nell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024, la lista di tutto ciò che rientra nel regime di attività libera. Attenzione però: non basta guardare solo la potenza per capire se il vostro impianto è davvero in attività libera — l'Allegato A contiene diverse fattispecie diverse tra loro, e non solo per il fotovoltaico su edificio. Ecco le principali per il fotovoltaico, con la relativa lettera dell'Allegato A:
| Lettera | Ubicazione | Potenza massima |
|---|---|---|
| a) | Su tetto di edificio esistente (o pertinenza), stessa inclinazione/orientamento, nessuna modifica alla sagoma | < 12 MW |
| b.1) | A servizio di un edificio, fuori dalla zona A del centro storico, su struttura/edificio esistente o pertinenza | < 12 MW |
| b.2) | A servizio di un edificio, a terra ma in adiacenza all'edificio stesso | fino a 1 MW |
| c) | A terra, senza alcun legame con un edificio — zone industriali, artigianali, commerciali, discariche o cave dismesse | < 5 MW |
| c-bis) | Flottante su specchi d'acqua o bacini artificiali privi di vincoli (occupazione superficie bagnata < 20%) | < 10 MW |
| e) | Agrivoltaico che consente la continuità dell'attività agricola o pastorale | < 5 MW |
Non serve sempre un edificio: capita di pensare che la Parte III riguardi solo impianti "a servizio" di un edificio, ma non è così. La lettera c) permette un impianto a terra completamente slegato da qualunque edificio, purché nella zona giusta — fino a 5 MW, ben oltre l'1 MW previsto per gli impianti a terra "in adiacenza" a un edificio (lettera b.2). Ogni lettera ha condizioni proprie: non esiste una regola unica valida per tutti i casi.
Ecco le categorie principali che rientrano nella Parte III:
La fascia più comune
Per il fotovoltaico su tetto, visto che le Parti I e II coprono già fino a 200 kW, la Parte III riguarda soprattutto la fascia intermedia tra 200 kW e 12 MW.
Fotovoltaico e agrivoltaico
Compreso il caso agrivoltaico, quando rientra nei parametri dell'attività libera.
Accumulo ed elettrolizzatori
Accumulo elettrochimico fino a 10 MW, elettrolizzatori fino a 10 MW — oltre a eolico, idroelettrico, biomasse e impianti termici, ciascuno con la propria soglia specifica.
Opere connesse
Non è una categoria a sé: sono i lavori accessori per collegare alla rete un impianto già qualificato — per esempio il cavidotto fino alla cabina di consegna — che seguono lo stesso regime, senza bisogno di un'autorizzazione separata solo per quella parte.
Aziende e privati, senza distinzione: l'obbligo non dipende dal fatto che siate un'impresa o un privato cittadino — dipende solo dal tipo di impianto e dal regime amministrativo in cui rientra. Se il vostro impianto è in attività libera secondo l'Allegato A, la comunicazione va fatta a prescindere da chi ne è proprietario.
🔀 Chi invece resta sulla procedura di sempre
Qui è dove nasce facilmente confusione. La Parte III non sostituisce le Parti I e II già esistenti: continuano ad applicarsi, senza cambiamenti sostanziali nella logica, agli impianti fotovoltaici installati su edifici, strutture o manufatti fuori terra (e relative pertinenze) con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
Le due procedure restano distinte: se il vostro impianto fotovoltaico è fino a 200 kW su un edificio o una pertinenza, seguite ancora le Parti I e II (richiesta di connessione preliminare, poi comunicazione di fine lavori). Se invece l'impianto rientra nel regime di attività libera ma non nel perimetro delle Parti I e II — o riguarda altre tecnologie oltre al fotovoltaico — si applica la nuova Parte III. Per progetti che combinano più componenti (per esempio fotovoltaico più accumulo), non date per scontato che ciascuna tecnologia segua automaticamente una procedura diversa: verificate sempre, caso per caso, quale procedura si applica davvero all'insieme (ne parliamo più avanti in questa sezione).

Attenzione: capita spesso che chi ha già gestito una pratica Parte I/II per un impianto fotovoltaico dia per scontato che la stessa soglia valga anche per tutto il resto. Non è così: ogni nuova tecnologia o configurazione va verificata da capo contro l'Allegato A, indipendentemente da quello che avete già fatto in passato per il fotovoltaico.
📋 Fonte sulla convivenza tra le procedure
Le Parti I e II del Modello Unico, dedicate agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW su edifici e pertinenze, restano disciplinate dal DM 2 agosto 2022, n. 297. Il DM 223/2026 le aggiorna solo nei riferimenti normativi (sostituendo il rinvio all'abrogato art. 7-bis del D.Lgs. 28/2011 con il nuovo art. 7 del D.Lgs. 190/2024), senza modificarne la sostanza procedurale.
📐 Un caso che genera dubbi — e su cui resto prudente: un impianto fotovoltaico da 6 kW su tetto con batteria aggiunta insieme all'installazione è un caso molto comune, ma le fonti che ho verificato non concordano su quale procedura segua la batteria in questo scenario specifico. Il modulo storico delle Parti I/II (DM 297/2022) prevede un campo per dichiarare la capacità "as built" dei dispositivi di accumulo, il che suggerisce che una batteria abbinata a un impianto FV già coperto dalle Parti I/II possa restare nella stessa procedura. Ma l'Allegato 1 della Parte III ha anche una sua sezione dedicata "Accumulo elettrochimico", utilizzabile sia da sola sia come parte di un "impianto ibrido". Non ho trovato una fonte che dica in modo inequivocabile quale delle due strade seguire in questo caso specifico: il consiglio più sicuro è verificarlo con il GSE o con chi vi segue la pratica, prima di dare per scontata una delle due opzioni.
🗓️ Le scadenze — e un dettaglio a cui prestare attenzione
Qui c'è il punto più delicato di tutto l'adempimento, perché la data da cui contare i termini non è quella che ci si aspetterebbe.
Regime ordinario — 5 giorni: per gli impianti che entrano in esercizio dopo che la Parte III è disponibile sul SUER, la comunicazione va trasmessa entro 5 giorni dall'entrata in esercizio.
Regime transitorio — 6 mesi dalla disponibilità su SUER: per gli impianti già in esercizio, il decreto lega la scadenza dei 6 mesi alla data in cui la Parte III diventa effettivamente disponibile sulla piattaforma SUER — non alla semplice data di firma del decreto. Il decreto stabilisce che questa disponibilità debba avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore, fissata al 16 luglio 2026 (il decreto è stato pubblicato sul sito del MASE il 15 luglio), quindi non oltre il 31 luglio 2026. Per una scadenza concreta sul vostro caso, il consiglio è verificare la data effettivamente indicata sulla piattaforma SUER, piuttosto che calcolarla a mente.
📋 Fonte sul calcolo dei 6 mesi
Il decreto (art. 3) entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE. La pubblicazione è avvenuta il 15 luglio 2026, quindi l'entrata in vigore è il 16 luglio 2026. Il testo del decreto (art. 1, comma 2) fissa in 15 giorni dall'entrata in vigore il termine per rendere disponibile la Parte III sulla piattaforma SUER — quindi non oltre il 31 luglio 2026. L'art. 1, comma 4, del decreto lega esplicitamente la finestra dei 6 mesi per gli impianti già in esercizio a "la predetta data", cioè quella del comma 2 — non alla data di entrata in vigore (fonte: testo del decreto, link in cima all'articolo).

In sintesi: il decreto dice che i 6 mesi partono da quando la Parte III è davvero online sul SUER, non da quando è stato firmato il decreto. Per sapere la data esatta sul vostro caso, il punto di riferimento più affidabile resta la piattaforma stessa.
📋 Chi lo compila e cosa serve
Il modulo vero e proprio — l'Allegato 1 al DM 223/2026, che dà anche il nome ufficiale "Modello Unico Parte III" — è organizzato in una parte anagrafica comune e in sezioni tecniche separate per ogni tecnologia (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, termico, accumulo elettrochimico, elettrolizzatori, opere connesse). Ecco i passaggi pratici per arrivare pronti alla compilazione.
Verificare a quale sezione e lettera dell'Allegato A del D.Lgs. 190/2024 appartiene l'intervento. Il modulo stesso chiede di dichiarare se si tratta di un intervento singolo (si compila solo la sezione della tecnologia interessata) oppure di un impianto ibrido ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 190/2024 — per esempio fotovoltaico più accumulo — nel qual caso vanno compilate tutte le sezioni delle diverse tecnologie che lo compongono.
Dati del proprietario o del proponente, localizzazione catastale, dati urbanistici, codice POD, potenza ed eventuale codice CENSIMP se sono previsti interventi di connessione, data di entrata in esercizio. Per gli impianti a terra, su struttura diversa dall'edificio, flottanti sopra i 200 kW e per gli agrivoltaici serve anche lo shapefile dell'impianto in formato EPSG4326. Conviene prepararli prima della fine dei lavori, visto che i 5 giorni di finestra ordinaria sono stretti.
Il modello va compilato dal soggetto proponente oppure da un installatore formalmente delegato. Se la gestione viene affidata all'installatore, va allegata la relativa delega o procura in formato digitale.
L'invio avviene esclusivamente tramite la piattaforma SUER, entro i termini visti sopra a seconda che l'impianto sia nuovo o già in esercizio.
Per chi ha un impianto "chiavi in mano": se avete affidato progettazione e installazione a un unico operatore, la soluzione più semplice è farsi gestire anche questa comunicazione da chi ha seguito il progetto — ha già tutti i dati tecnici necessari e conosce la data reale di entrata in esercizio.
🚫 Cosa la Parte III non fa
Un paio di equivoci da evitare, perché il nome "modello unico" può far pensare che risolva tutto da solo.
Non sana gli adempimenti mancanti prima dei lavori. La Parte III si trasmette dopo l'entrata in esercizio: se prima di iniziare i lavori servivano altre comunicazioni o verifiche legate alla rilevanza edilizia dell'opera, quella parte va comunque gestita separatamente. Il regime di attività libera previsto dal Testo Unico Rinnovabili non si sovrappone automaticamente alla disciplina edilizia dell'intervento.
Non sostituisce le pratiche di connessione. Resta ferma la necessità di seguire, separatamente, gli adempimenti verso il distributore per la connessione alla rete — la Parte III è una comunicazione informativa alle amministrazioni, non una pratica tecnica di allaccio.
⚠️ E se non la invio?
Un dato reale, con una cautela da tenere presente: il D.Lgs. 190/2024 (art. 7) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 € per chi viola le regole del regime di attività libera, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori. Quello che non è chiaro dalle fonti che ho consultato è se questa sanzione si applichi anche alla semplice omissione o al ritardo nell'invio della comunicazione Parte III (un adempimento procedurale introdotto solo nel 2026 dal DM 223), oppure riguardi soprattutto chi realizza un impianto che non rispetta davvero i parametri dell'attività libera — una violazione sostanziale, non solo procedurale. Non anticipo quale delle due letture sia quella corretta senza una fonte che lo specifichi con chiarezza. Se avete un caso concreto di ritardo, il consiglio resta verificare direttamente con il GSE tramite il SUER.
📋 Fonte sulla sanzione
La sanzione da 500 a 30.000 € per le violazioni del regime di attività libera è prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico Rinnovabili) — la stessa legge di base che il DM 223/2026 attua per la parte relativa al Modello Unico Parte III.
📊 Riepilogo in una tabella
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Decreto | DM MASE 15 luglio 2026, n. 223 |
| Cosa introduce | Modello Unico Parte III — comunicazione post entrata in esercizio |
| Chi riguarda | Impianti FER in regime di attività libera (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse, accumulo, elettrolizzatori) |
| Chi resta escluso | Impianti fotovoltaici ≤200 kW su edifici/pertinenze — restano su Parti I e II (DM 297/2022) |
| Termine ordinario | 5 giorni dall'entrata in esercizio |
| Termine transitorio (impianti già in esercizio) | 6 mesi dalla disponibilità della Parte III sul SUER (entro il 31 luglio 2026) |
| Pubblicazione su SUER prevista entro | 31 luglio 2026 (15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, 16 luglio 2026) |
| Chi compila | Proponente o installatore delegato (con delega/procura) |
| Sanzioni per omissione | Non ancora individuato un regime specifico nelle fonti consultate |

Se avete dubbi su quale procedura riguarda il vostro impianto — Parte I e II, oppure Parte III — la cosa più sicura è verificarlo prima di iniziare i lavori, non a impianto già acceso. 📋
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