Fotovoltaico e iperammortamento 2026: la guida per le imprese
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la maxi-deduzione fiscale per i beni strumentali, fotovoltaico incluso. scopri chi può accedere e come funziona.
Fotovoltaico e iperammortamento 2026:
la guida per le imprese
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la maxi-deduzione fiscale per i beni strumentali, fotovoltaico incluso. Ecco cosa dice la norma, chi può accedere e quali requisiti tecnici rispettare.
Wattino dice:
Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi parliamo di una delle agevolazioni fiscali più interessanti del 2026 per le imprese che vogliono investire nel fotovoltaico: la misura comunemente chiamata iperammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. In pratica, lo Stato vi permette di dedurre fiscalmente molto più di quello che spendete davvero. Sembra troppo bello per essere vero? È reale — ma ci sono requisiti tecnici precisi che non tutti conoscono, e una procedura da seguire alla lettera. Ve la spiego passo per passo! ☀️
⚡ In sintesi: un'impresa che installa un impianto fotovoltaico agevolabile può maggiorare fiscalmente il costo fino al 180% nella prima fascia di investimento — arrivando a dedurre fino a 280 € ogni 100 € investiti. Non è un rimborso immediato: si traduce in quote di ammortamento annuali più alte che riducono l'imponibile IRES o IRPEF anno dopo anno.
💡 Come funziona e perché si chiama così
Nel linguaggio corrente questa misura viene chiamata iperammortamento per distinguerla dalle precedenti agevolazioni (il vecchio "superammortamento" del 2016-2019 prevedeva percentuali molto più basse). Il testo della Legge di Bilancio 2026 parla tecnicamente di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali: in pratica, ai soli fini fiscali, potete contabilizzare un costo molto più alto di quello realmente pagato.
Questa maggiorazione non è un credito d'imposta immediato né un rimborso in contanti. Si traduce in quote di ammortamento annuali più elevate, che abbassano il vostro reddito imponibile IRES o IRPEF esercizio dopo esercizio. Per calcolare il beneficio netto nella vostra situazione specifica, rivolgetevi al vostro commercialista.
📋 Fonti ufficiali di riferimento
Norma principale: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427–436
GU n. 301 del 30/12/2025, Suppl. Ord. n. 42/L — in vigore dal 1° gennaio 2026
🔗 gazzettaufficiale.it — L. 199/2025
Modifica comma 427: Art. 7, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, conv. Legge 22 maggio 2026, n. 88
(Eliminato il vincolo "Made in UE/SEE" per i beni strumentali generici, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026)
Decreto attuativo: D.M. MIMIT-MEF firmato il 4 maggio 2026 — in attesa di registrazione Corte dei Conti e pubblicazione in GU
🔗 mimit.gov.it · 🔗 incentivi.gov.it
Quando vale? (comma 427): per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per un impianto fotovoltaico conta la data di fine lavori; per i beni 4.0 vale l'art. 109 TUIR; per il leasing, la data di consegna del bene.
🏭 Chi può accedere?
L'agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa con strutture produttive in Italia — non è una misura per privati. Se avete il fotovoltaico sul tetto di casa come privati, per voi esistono altri strumenti (Conto Termico, detrazioni, ecc.).
Il comma 428 elenca chi è escluso: imprese in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali (fallimento, concordato senza continuità, ecc. ai sensi del D.Lgs. 14/2019), e imprese con sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Sono anche richiesti il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali.
Soggetti ammessi
Titolari di reddito d'impresa con strutture produttive in Italia, nel rispetto di tutte le condizioni del comma 428. La norma non pone limiti dimensionali.
Soggetti esclusi (comma 428)
Imprese in liquidazione o procedure concorsuali, imprese con sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Esclusi i privati non titolari di reddito d'impresa.
📊 Quanto vale? Le aliquote per scaglioni
Il comma 427 e l'art. 4 del decreto attuativo stabiliscono la maggiorazione in tre scaglioni annuali. Più l'investimento è contenuto, più alta è la percentuale — il che avvantaggia notevolmente le PMI:
| Fascia di investimento (annua) | Maggiorazione | Costo deducibile su 100 € investiti |
|---|---|---|
| Quota fino a 2,5 milioni € | +180% | 280 € |
| Quota da 2,5 a 10 milioni € | +100% | 200 € |
| Quota da 10 a 20 milioni € | +50% | 150 € |
| Quota oltre 20 milioni € | Nessuna maggiorazione | — |
La maggioranza delle PMI italiane si trova nella prima fascia. Significa che per ogni 100.000 € investiti in un impianto fotovoltaico agevolabile, potete dedurre fiscalmente 280.000 €, spalmati nelle quote di ammortamento annuali. Il risparmio fiscale effettivo dipende dall'aliquota IRES (24%) o IRPEF della vostra impresa e dal piano di ammortamento specifico.
Ammortamento vs credito d'imposta — la differenza che conta: molti confondono questa misura con un credito d'imposta come il vecchio Transizione 4.0. Non è la stessa cosa. Il credito d'imposta si scalava direttamente dalle imposte dovute. La maggiorazione invece riduce il reddito imponibile attraverso le quote di ammortamento, anno dopo anno, per tutta la vita utile del bene. Più lungo è il piano di ammortamento, più il beneficio si distribuisce nel tempo.
E se cedo il bene prima della fine del piano? (comma 432) Se vendete o dismettete l'impianto prima di aver finito di ammortizzarlo, perdete il diritto alle quote di maggiorazione non ancora dedotte. Quelle già dedotte negli anni precedenti rimangono acquisite — non dovete restituire nulla.
⚠️ Attenzione all'acconto 2026 (comma 434): la norma dice espressamente che l'acconto IRES/IRPEF per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 va calcolato senza tener conto dei commi 427–436. La maggiorazione si riflette nelle dichiarazioni fiscali future, non nell'acconto dell'anno corrente.
⚡ Cosa rientra nell'agevolazione?
Il comma 429 prevede due canali. Per chi si occupa di fotovoltaico aziendale, quello che conta è il canale b): beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. La norma include espressamente anche i sistemi di accumulo (le batterie) e ammette l'autoconsumo a distanza — e qui vale la pena spiegare cosa significa.
Nell'autoconsumo classico i pannelli sono sul tetto del capannone e l'energia alimenta direttamente i macchinari dentro. Con l'autoconsumo a distanza invece l'impianto può trovarsi altrove — ad esempio su un terreno agricolo di proprietà — e l'energia prodotta viene immessa in rete e "prelevata" virtualmente dalla sede aziendale tramite la rete elettrica. Il risultato pratico è lo stesso: l'azienda consuma energia prodotta da un proprio impianto fotovoltaico. Attenzione però: non basta che l'impianto sia lontano dalla sede — deve essere comunque formalmente destinato all'autoconsumo aziendale ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 30. Non è una scappatoia per installare pannelli ovunque: il vincolo di destinazione all'autoconsumo rimane.
📋 Comma 429, lett. b) — testo vigente L. 199/2025
«Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.»
L'art. 8 del decreto attuativo specifica le spese agevolabili per gli impianti FER: gruppi di generazione elettrica, trasformatori a monte dei punti di connessione, misuratori funzionali alla produzione, impianti per calore di processo elettrificato con energia rinnovabile autoprodotta, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio asserviti.
Impianti FV in autoconsumo
Ammessi — a condizione che i moduli siano iscritti nelle categorie B o C del registro ENEA.
Sistemi di accumulo
Espressamente inclusi dal comma 429 come parte degli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Autoconsumo a distanza
Ammesso — vale il richiamo al D.Lgs. 199/2021, art. 30, c. 1, lett. a), n. 2).
Beni Industria 4.0
Macchinari e software interconnessi (Allegati IV e V L. 199/2025) rientrano nel canale a) del comma 429, stesse aliquote.
Dimensionamento impianto (art. 8, c. 2 D.M.): la producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come media dei consumi registrati nell'esercizio precedente. Non è possibile quindi sovradimensionare l'impianto rispetto ai consumi reali dell'azienda.
Funziona anche con il leasing? Sì. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la maggiorazione si applica sui canoni di leasing ed è fruibile a partire dal periodo d'imposta in cui il bene viene consegnato. Per la comunicazione di conferma al GSE è sufficiente la stipula del contratto e l'ordine di acquisto del concedente — non è necessario aver già pagato il 20% di acconto come per l'acquisto diretto.
🔬 Il punto più delicato: quali pannelli sono ammessi?
Questo è il punto dove molte imprese rischiano di sbagliare. Non tutti i pannelli fotovoltaici danno diritto all'agevolazione. Il comma 429 è molto preciso: per il fotovoltaico sono ammessi esclusivamente gli impianti con moduli iscritti nelle lettere b) e c) del registro ENEA, previsto dall'art. 12 del D.L. 181/2023. La lettera a) è esclusa.
📋 Art. 12, comma 1, D.L. 181/2023 — Le tre categorie del registro ENEA (GU n. 31 del 7/2/2024)
Cat. a) — Moduli prodotti in UE con efficienza a livello di modulo ≥ 21,5% → NON ammessa dall'agevolazione
Cat. b) — Moduli con celle prodotti in UE con efficienza a livello di cella ≥ 23,5% → AMMESSA ✔
Cat. c) — Moduli prodotti in UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio (HJT) o tandem, efficienza di cella ≥ 24,0% → AMMESSA ✔
🔗 GU n. 31 del 7/2/2024 — D.L. 181/2023 coordinato con L. 11/2024
🔗 enea.it — Registro Moduli Fotovoltaici
Una precisazione importante: il vincolo sulle categorie ENEA per il fotovoltaico (comma 429) è una norma separata rispetto al vincolo "Made in UE/SEE" del comma 427 generale, che è stato eliminato dal D.L. 38/2026. Il requisito delle categorie B e C del registro ENEA per i moduli fotovoltaici rimane quindi pienamente in vigore.

Prima di acquistare qualsiasi pannello, verificate sempre sul portale ENEA quali moduli risultano iscritti nelle categorie B o C. L'iscrizione al registro spetta al produttore o distributore — non all'impresa acquirente — quindi chiedete conferma scritta al vostro fornitore. Il requisito delle categorie B e C risulta obbligatorio ai fini dell'agevolazione, senza possibilità di deroga.
📋 Come si accede: le comunicazioni al GSE
Secondo il testo del decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 — le cui procedure sono soggette a conferma con la pubblicazione ufficiale in GU e con le istruzioni operative del GSE — l'accesso avviene tramite comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma telematica del GSE (gse.it, sezione "Area Clienti", con SPID o CIE).
È la più critica: va inviata prima dell'avvio dell'investimento, con i dati dell'impresa, la tipologia e l'ammontare previsto, e la data stimata di entrata in funzione. Il decreto attuativo indica il mancato invio nei termini come causa di perdita del diritto al beneficio (art. 3, comma 5).
Dopo la risposta positiva del GSE, avete 60 giorni per confermare l'investimento attestando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di ciascun bene. Per il leasing è sufficiente la stipula del contratto e l'ordine di acquisto del concedente.
Si invia al completamento dell'investimento e comunque entro il 15 novembre 2028. Deve essere corredata da attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Da questa comunicazione decorre la fruizione della maggiorazione.
Ogni anno, entro il 20 gennaio, una comunicazione con gli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio. Prosegue fino all'ultimo anno di fruizione.
Entro il 30 giugno, integrazione con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Anche questa prosegue fino all'ultimo anno di fruizione.
Stato operativo a giugno 2026: il decreto attuativo è firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026 ma è ancora in attesa del visto della Corte dei Conti e della pubblicazione in GU. La piattaforma GSE non è ancora aperta. I modelli di comunicazione e i termini esatti saranno resi disponibili con decreti direttoriali MIMIT (art. 5 D.M.) su gse.it e incentivi.gov.it.
📄 Perizia tecnica e certificazione contabile
Secondo il testo del decreto attuativo (artt. 6 e 7), perizia tecnica asseverata e certificazione contabile risultano richieste per tutti gli investimenti, senza soglie minime di spesa. Non è possibile quindi cavarsela con una semplice autocertificazione.
Perizia tecnica asseverata (art. 6)
Attesta le caratteristiche tecniche del bene e il rispetto dei requisiti normativi (incluse le categorie ENEA per i moduli FV). Deve essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo oppure da un ente di certificazione accreditato, con idonea copertura assicurativa. Per il settore agricolo sono ammessi anche dottori agronomi/forestali, agrotecnici o periti agrari laureati.
Certificazione contabile (art. 7)
Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile. Deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nella sezione A del registro ex D.Lgs. 39/2010. Obbligatoria anche per le imprese non tenute per legge alla revisione.
Settore agricolo — chi firma la perizia? Per le imprese agricole, la perizia tecnica asseverata può essere firmata non solo da ingegneri o periti industriali, ma anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici e periti agrari laureati, purché iscritti ai rispettivi albi professionali. Una semplificazione importante per chi opera nel settore primario.
🔄 Si può cumulare con altri incentivi?
In linea di massima sì: il comma 431 dice che l'agevolazione è cumulabile con altre misure nazionali o europee sugli stessi costi, a patto che il sostegno complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto e che non vengano coperte due volte le stesse quote di costo.
C'è però un'incompatibilità esplicita: se avete già acceduto al Piano Transizione 5.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024) per lo stesso investimento, non potete cumulare anche questa agevolazione sulle medesime quote di costo. Sono due strade alternative, non sovrapponibili. Per la compatibilità con altri incentivi specifici (Conto Termico, Nuova Sabatini, fondi ZES), la valutazione va fatta caso per caso con un consulente fiscale.
Cosa succede se non invio le comunicazioni annuali? Secondo il decreto attuativo, le comunicazioni periodiche (20 gennaio e 30 giugno) sono parte integrante del monitoraggio obbligatorio. Il mancato invio può comportare la sospensione o la revoca del beneficio per le quote non ancora fruite. Non basta fare la comunicazione preventiva e poi sparire: il rapporto con il GSE dura per tutto il periodo di ammortamento.
📊 Riepilogo: tutto in una tabella
| Caratteristica | Riferimento normativo e dettaglio |
|---|---|
| Norma principale | L. 30/12/2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025) |
| Modifica comma 427 | Art. 7, D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026 (soppresso vincolo Made in UE/SEE generale) |
| Decreto attuativo | D.M. MIMIT-MEF firmato il 4/5/2026 — in attesa visto Corte dei Conti e pubblicazione GU |
| Periodo investimenti | 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 (comma 427) |
| Soggetti ammessi | Titolari di reddito d'impresa con strutture produttive in Italia (commi 427-428) |
| Aliquota massima | +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € annui (comma 427) |
| Moduli fotovoltaici ammessi | Solo cat. B e C registro ENEA — art. 12, c. 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023 (comma 429) |
| Sistemi di accumulo | ✔ Inclusi — comma 429, lett. b) |
| Autoconsumo a distanza | ✔ Ammesso — comma 429, D.Lgs. 199/2021, art. 30 |
| Dimensionamento impianto | Max 105% del fabbisogno della struttura produttiva (art. 8, c. 2 D.M.) |
| Perizia tecnica asseverata | Richiesta per tutti — ingegnere/perito albo o ente accreditato (art. 6 D.M.) |
| Certificazione contabile | Richiesta per tutti — revisore legale sezione A (art. 7 D.M.) |
| Non cumulabile con | Piano Transizione 5.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024) sulle stesse quote di costo |
| Acconto imposte 2026 | Calcolato senza tener conto dei commi 427-436 (comma 434) |
| Piattaforma GSE | ⚠️ Non ancora operativa — apertura con decreti direttoriali MIMIT (art. 5 D.M.) |

Il decreto attuativo è firmato ma non ancora in Gazzetta Ufficiale: tenetelo a mente e monitorate gli aggiornamenti ufficiali su gse.it e incentivi.gov.it. E soprattutto: non avviate i lavori prima di aver inviato la comunicazione preventiva — è il requisito che non si recupera! ☀️