Agrivoltaico 2026: cosa cambia con la Legge 4
Il fotovoltaico a terra nei campi è quasi vietato dal 2026 — ecco l'unica strada che resta aperta.
Agrivoltaico 2026:
cosa cambia con la Legge 4
Dal 2026 il fotovoltaico a terra "semplice" nei campi è vietato quasi ovunque. L'agrivoltaico resta l'unica strada aperta — ma con regole molto più precise di prima.
Wattino dice:
Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi entriamo in un campo (letteralmente) che negli ultimi mesi è cambiato più di quanto sembri: l'agrivoltaico. Con la Legge 4/2026 il legislatore ha riscritto le regole per chi vuole produrre energia su terreno agricolo — introducendo per la prima volta una definizione legale precisa di "impianto agrivoltaico", un divieto quasi totale per il fotovoltaico a terra tradizionale, e requisiti concreti da rispettare (e da dimostrare) per anni. Se avete un terreno agricolo e state pensando a un impianto, oggi più che mai conviene sapere esattamente dove si può fare, cosa serve per farlo bene, e cosa rischia chi lo fa senza le carte in regola. 🌾
📖 La nuova definizione legale di "agrivoltaico"
Fino a poco tempo fa, "agrivoltaico" era un termine più tecnico-commerciale che giuridico: la legge non lo definiva in modo specifico, e nella pratica veniva usato per indicare impianti molto diversi tra loro. La Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (di conversione del D.L. 175/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, cambia le cose: per la prima volta il Testo Unico FER (D.Lgs. 190/2024) contiene una definizione legale di impianto agrivoltaico.
📜 Art. 4, lett. f-bis, D.Lgs. 190/2024
In pratica, la legge riconosce come agrivoltaico un impianto fotovoltaico progettato in modo da non interrompere le coltivazioni o l'allevamento presenti sul terreno.
🔗 normattiva.it — D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER)
🔗 gazzettaufficiale.it — Legge 4/2026 (GU n. 15 del 20/01/2026)
Per raggiungere questo obiettivo, la norma indica tre strumenti tipici: moduli collocati in posizione elevata da terra, la loro eventuale rotazione (tracker, per ottimizzare l'irraggiamento su pannelli e colture), e l'uso di agricoltura digitale e di precisione (sensori per monitorare il suolo).
Il punto chiave: non è più la struttura fisica a definire l'agrivoltaico, ma la funzione. Un impianto con pali e pannelli sollevati che di fatto impedisce la coltivazione sottostante non basta a farlo qualificare come agrivoltaico solo perché "sembra" tale — deve dimostrare concretamente di preservare l'attività agricola, come vedremo tra poco.
🚫 Il divieto per il fotovoltaico a terra "tradizionale"
La novità che cambia di più le carte in tavola riguarda il fotovoltaico a terra "semplice" — pannelli su un normale sistema di sostegno, senza alcuna integrazione con l'attività agricola sottostante. Il nuovo art. 11-bis, comma 2 del Testo Unico FER lo vieta in area agricola, salvo un elenco tassativo di eccezioni.
Sempre ammesso: l'agrivoltaico
Con moduli elevati da terra che preservano la coltivazione, l'installazione resta sempre consentita in area agricola, senza bisogno di rientrare in un'area idonea specifica.
Ammesso solo in casi specifici: il FV a terra tradizionale
Consentito solo su impianti esistenti (senza aumento di superficie), cave/miniere cessate, discariche, aree ferroviarie/aeroportuali, fasce industriali (350m) e autostradali (300m), oppure per CER e progetti PNRR/PNC.
Vietato: FV a terra "libero" sul resto del suolo agricolo
Fuori da queste eccezioni, non è più possibile realizzare liberamente un impianto fotovoltaico a terra tradizionale su un terreno agricolo qualsiasi.
Fasi transitorie: le nuove regole non si applicano alle procedure già in corso al 21 gennaio 2026 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione), a condizione che la completezza documentale del progetto fosse già stata verificata a quella data.

🗺️ Le aree idonee e il limite sulla SAU
L'art. 11-bis introduce anche un tetto quantitativo per evitare che le rinnovabili "consumino" troppo suolo agricolo: le Regioni devono individuare aree idonee aggiuntive rispettando un limite tra lo 0,8% e il 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale — calcolo che include anche le superfici occupate da impianti agrivoltaici. Le Regioni avevano tempo fino al 22 marzo 2026 per legiferare in materia; diverse (tra cui Abruzzo, Umbria, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Lombardia) lo hanno già fatto.
📏 Fasce di rispetto dai beni culturali
La norma fissa anche distanze minime dai beni culturali tutelati: 3 km per l'eolico e 500 metri per il fotovoltaico. Per i siti UNESCO la tutela resta massima, con installazione limitata di fatto alla sola edilizia libera.
Uno strumento utile prima di progettare: il MASE, con il supporto del GSE, ha attivato una Piattaforma Aree Idonee online che permette di verificare la coerenza localizzativa di un progetto prima di avviarlo. Non sostituisce nessuna autorizzazione, ma riduce il rischio di scoprire un problema di localizzazione a pratica già avviata.

📋 L'obbligo dell'80% di produzione agricola
Il cuore "sostanziale" della riforma è questo: non basta dichiarare le buone intenzioni. Per essere qualificato come agrivoltaico, un progetto deve dimostrare — con un documento tecnico firmato da un professionista abilitato — che l'attività agricola sottostante continuerà a rendere almeno quanto prima.
📝 La dichiarazione asseverata (80% PLV)
Il proponente deve allegare una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato che attesti il mantenimento di almeno l'80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola rispetto alla situazione precedente all'installazione. È un parametro quantitativo preciso, pensato per evitare che impianti sostanzialmente energetici si camuffino da agrivoltaico solo sulla carta.
⏱️ E non finisce con l'autorizzazione. Il Comune competente ha l'obbligo di verificare, nei 5 anni successivi all'entrata in esercizio, che la continuità colturale e quella soglia siano effettivamente mantenute nel tempo — non solo dichiarate in fase di progetto.
❌ Cosa rischia chi non ce la fa. Se il controllo comunale accerta che la produzione agricola è scesa sotto il livello richiesto, l'impianto rischia sanzioni e la possibile perdita della qualifica di agrivoltaico — con tutto ciò che ne consegue anche sul piano autorizzativo e fiscale.

💶 Il fisco: niente automatismi, anche per l'agrivoltaico
Qui arriva probabilmente il chiarimento più utile — e più frainteso — dell'ultimo anno. Molti danno per scontato che, siccome l'agrivoltaico "fa bene" all'agricoltura, abbia anche un trattamento fiscale più favorevole del fotovoltaico tradizionale. Non è così: prima di entrare nei dettagli, tenete a mente questo punto — l'agrivoltaico non ha un regime fiscale speciale automatico, va verificato requisito per requisito come per qualunque fotovoltaico.
⚖️ Risposta a interpello n. 61/2025 — Agenzia delle Entrate
Con questa risposta (4 marzo 2025), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la produzione e cessione di energia da un impianto agrivoltaico non è automaticamente reddito agrario solo perché preserva la coltivazione. Trattandosi comunque di una fonte fotovoltaica, si applicano le stesse regole di connessione all'attività agricola già previste per il fotovoltaico ordinario (Circolare 32/E del 2009).
Questo intero discorso sul reddito agrario riguarda specificamente gli imprenditori agricoli (chi ha partita IVA agricola, individualmente o tramite società agricola): è per loro che la produzione e cessione di energia può essere tassata secondo le regole più favorevoli dell'attività agricola, invece che come un'ordinaria attività d'impresa. Per la parte di energia prodotta entro 260.000 kWh l'anno, la produzione e cessione da fotovoltaico (e quindi anche da agrivoltaico) è sempre considerata reddito agrario. Oltre quella soglia, per restare nel regime forfettario del 25% serve soddisfare almeno uno di questi tre requisiti alternativi (Circolare 32/E del 2009, richiamata dalla Risposta a interpello n. 11/2024):
a) Integrazione architettonica
L'impianto deve essere realizzato su strutture aziendali già esistenti (es. un tetto, una serra). Come vedremo, un agrivoltaico su pali installato ex novo di solito non lo soddisfa.
b) Prevalenza del fatturato agricolo
Il volume d'affari dell'attività agricola "vera" (esclusa l'energia) deve superare quello della produzione fotovoltaica eccedente la soglia — basta la maggioranza semplice, non è richiesta una percentuale minima di distacco.
c) Estensione di terreno coltivato
Serve almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 10 kW di potenza installata oltre la soglia, fino a un massimo di 1 MW per azienda.
💡 Il mito da sfatare: avere i moduli su pali anziché a terra "semplice" non basta a far scattare il primo di questi tre requisiti, l'integrazione architettonica (che richiede impianti realizzati su strutture aziendali già esistenti, come un tetto o una struttura di supporto già presente in azienda). Un impianto agrivoltaico installato su pali in un terreno acquisito per l'occasione, quindi, in genere non soddisfa questo criterio — e deve rispettarne uno degli altri due (prevalenza del volume d'affari agricolo, o estensione di terreno coltivato).
⚠️ Chi resta escluso dal forfettario. Per gli impianti fotovoltaici a terra tradizionali entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026, il comma 423-bis della L. 266/2005 — introdotto dal Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024, conv. L. 101/2024) — esclude in radice la tassazione forfettaria: la produzione oltre franchigia concorre al reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Il regime forfettario resta invece disponibile per l'agrivoltaico e per il fotovoltaico su strutture aziendali esistenti — un motivo fiscale in più, oltre a quello autorizzativo, per orientarsi verso l'agrivoltaico (sempre parlando di imprenditori agricoli: chi non lo è segue comunque le regole ordinarie del reddito d'impresa, a prescindere da questa distinzione).
Un dettaglio da non confondere: la soglia di 260.000 kWh/anno riguarda specificamente il fotovoltaico. Per le fonti agroforestali (biomasse, biogas da prodotti del fondo) il limite equivalente previsto dalla stessa norma è più alto, 2.400.000 kWh/anno — non applicabile però al caso dell'agrivoltaico.

💰 Il PNRR: la Facility Agrivoltaico
Esiste anche una misura di finanziamento pubblico dedicata, la Facility Agrivoltaico del PNRR — ma attenzione: non è una misura aperta a nuove domande. Riguarda solo chi ha già una posizione nelle graduatorie approvate in passato (con eventuale scorrimento se altri rinunciano), non chi vuole presentare una domanda oggi ex novo. Se non avete già una posizione in graduatoria, potete tranquillamente passare alla prossima sezione — qui entriamo nel dettaglio delle scadenze operative per chi invece ci è già dentro.
⚠️ Non è un bando aperto. Se state cercando un modo per finanziare oggi un nuovo impianto agrivoltaico, questa misura specifica del PNRR non fa al caso vostro: non ci sono nuove finestre di presentazione domande previste. L'ultima finestra per candidarsi è stata dal 1° aprile al 30 giugno 2025 (una riapertura per esaurire fondi residui), ormai chiusa da oltre un anno. Il 30/6/2026 di cui parliamo più sotto è tutta un'altra cosa — attenzione a non confonderle, anche se cadono nello stesso giorno di anni diversi: non riguarda chi vuole fare domanda, ma la scadenza (anch'essa già passata) entro cui il GSE doveva stipulare gli accordi con chi era già entrato in graduatoria nel 2025.
Ma attenzione: niente PNRR non significa niente agrivoltaico. Tutto quello che avete letto finora in questo articolo — la definizione legale, il divieto sul FV a terra, l'obbligo dell'80% PLV, le regole fiscali — vale a prescindere dal PNRR. Senza questa misura specifica, semplicemente non avrete diritto al contributo a fondo perduto fino al 40% e alla tariffa incentivante dedicata del Decreto Agrivoltaico (che tra l'altro non sono cumulabili con altri incentivi). Potrete comunque vendere l'energia prodotta con il Ritiro Dedicato, il meccanismo GSE ordinario disponibile a qualsiasi impianto fotovoltaico — oggi l'unica strada realistica, dato che lo Scambio sul Posto è chiuso alle nuove adesioni dal 2025 — oppure aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile.
📌 Un'altra misura, un'altra data: il Parco Agrisolare. Se invece avete un capannone o una struttura agricola con superficie di copertura disponibile, esiste il Parco Agrisolare — un bando PNRR completamente diverso e separato da tutto quello di cui parla questa sezione, per il fotovoltaico sui tetti degli edifici agricoli (non sui terreni). Ha avuto una propria finestra di domande, dal 10 marzo al 9 aprile 2026, ormai chiusa — data che non c'entra nulla con il 30/6/2026 dell'agrivoltaico. Vale comunque la pena tenerlo a mente: misure di questo tipo vengono talvolta riaperte con nuovi stanziamenti, quindi conviene monitorare il portale GSE.

Cosa potete fare comunque
Costruire un impianto agrivoltaico seguendo la Legge 4/2026 (definizione, 80% PLV, aree idonee) e venderne l'energia con il Ritiro Dedicato o tramite una CER.
Cosa non potete ottenere senza PNRR
Il contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi e la tariffa incentivante specifica del Decreto Agrivoltaico — riservati a chi è in graduatoria.
Per chi invece una posizione in graduatoria ce l'ha già, ecco i numeri chiave della misura da tenere sott'occhio:
Dotazione complessiva
Misura PNRR M2C2 Investimento 1.1 "Sviluppo Agro-voltaico", gestita direttamente dal GSE dal 2026 (in precedenza dal MASE).
Scadenza accordi (già passata)
Non è la data del bando (le domande si potevano presentare fino al 30 giugno 2025, un anno prima): è la data entro cui il GSE doveva stipulare gli accordi di concessione con chi era già in graduatoria. A inizio giugno 2026 il GSE aveva già pubblicato i primi atti di concessione (oltre 776 milioni di euro sbloccati); per lo stato aggiornato conviene verificare la propria posizione direttamente sul portale GSE.
Per entrare in esercizio
Dalla comunicazione dell'accordo di concessione, con termine ultimo assoluto fissato al 31 dicembre 2027 per rispettare gli obiettivi europei del PNRR.
Ecco, passo per passo, come funziona la procedura da qui in avanti:
Il GSE stipula l'accordo con i soggetti in posizione utile nelle graduatorie già approvate (o negli scorrimenti previsti).
Va sottoscritta e caricata sul portale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Atto di Concessione. In caso contrario si decade dal beneficio.
Se non si parte in tempo, serve una garanzia pari al 5% del costo massimo di investimento per evitare la decadenza. È possibile chiedere un'anticipazione fino al 30% del contributo, con fideiussione del 100%.
Dalla comunicazione dell'accordo di concessione. Rileva sia per il contributo in conto capitale sia per l'incentivo in conto esercizio.
🔗 Le Regole Operative GSE della Facility Agrivoltaico
Pubblicate il 27 marzo 2026 in attuazione dell'art. 27 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (DL PNRR). Restano valide, per quanto compatibili, anche le precedenti Regole Operative del DM Agrivoltaico 2024 del MASE.
⚠️ Gli errori più comuni
Pensare che "moduli elevati" basti da solo
Senza la dichiarazione asseverata sull'80% PLV e senza un piano agronomico credibile, l'altezza dei moduli da sola non garantisce la qualifica di agrivoltaico.
Dare per scontato un fisco più favorevole
Come visto, l'agrivoltaico non ha automaticamente un trattamento fiscale migliore: va verificato requisito per requisito, come per il fotovoltaico tradizionale.
Non pianificare il controllo quinquennale
La soglia dell'80% va sostenuta per 5 anni, non solo dimostrata in fase di progetto: serve un piano colturale reale, non solo un documento firmato all'inizio.
Confondere FV a terra tradizionale con agrivoltaico
Chiamare "agrivoltaico" un impianto a terra tradizionale per aggirare il divieto espone al rischio che il Comune, in sede di controllo, non riconosca la qualifica.
📌 In tre righe:
→ Dal 2026 il fotovoltaico a terra tradizionale in area agricola è vietato quasi ovunque; l'agrivoltaico resta sempre ammesso.
→ Serve una dichiarazione asseverata sull'80% di produzione agricola, con controlli comunali per i 5 anni successivi.
→ Sul fisco non ci sono automatismi: la soglia dei 260.000 kWh e i requisiti di connessione vanno verificati caso per caso, anche per l'agrivoltaico.
L'agrivoltaico non è un modo diverso di fare fotovoltaico. È un modo di continuare a fare agricoltura, con l'energia come attività complementare — non il contrario.