Cosa sono i PPA?
Guida ai contratti di lungo termine sull'energia
Vendere o comprare energia rinnovabile per anni a un prezzo concordato in anticipo: ecco come funzionano i Power Purchase Agreement e cosa cambia con la garanzia GSE-SACE del 2026.
Wattino dice:
Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi vi porto nel mondo dei grandi contratti energetici: i PPA, acronimo di Power Purchase Agreement. Non è un incentivo e non è uno sconto in bolletta: è un accordo commerciale, spesso pluriennale, con cui un produttore di energia rinnovabile e un acquirente definiscono in anticipo prezzo (o formula di calcolo del prezzo) dell'energia, senza dipendere dai continui alti e bassi del mercato elettrico. Nel 2026 il quadro normativo è stato ulteriormente modificato per favorire la diffusione di questi contratti e facilitarne l'accesso anche alle piccole e medie imprese. Vediamo come funzionano. ⚡
🤝 Cos'è un PPA e perché esiste
Un PPA (Power Purchase Agreement) è innanzitutto un contratto commerciale, spesso pluriennale, con una durata che può variare in funzione del progetto e della struttura contrattuale, tra una parte venditrice (spesso titolare di un impianto fotovoltaico, eolico o di un altro impianto a fonti rinnovabili) e una parte acquirente, che può essere un'azienda energivora, un trader oppure un altro operatore del mercato.
Il punto centrale è il prezzo: le parti definiscono in anticipo un prezzo e una formula di valorizzazione per l'intera durata del contratto — può trattarsi di un prezzo fisso, di un prezzo indicizzato con meccanismi di aggiornamento, o di formule miste. In questo modo:
Il produttore
Ottiene ricavi stabili e prevedibili per anni, il che rende più facile ottenere finanziamenti bancari per costruire nuovi impianti rinnovabili.
L'acquirente
Può ridurre l'esposizione alla volatilità dei prezzi di mercato, in funzione della struttura del contratto, e può associare al proprio approvvigionamento energia da fonti rinnovabili — anche tramite le relative Garanzie di Origine, quando previste dal contratto, utili per specifici obblighi o rendicontazioni ambientali.
A differenza degli incentivi pubblici (come la tariffa incentivante delle CER o il Ritiro Dedicato del GSE), il prezzo dell'energia in un PPA non viene finanziato direttamente dallo Stato: il contratto resta un accordo commerciale tra le parti. Il quadro normativo pubblico può però prevedere, come vedremo, meccanismi di garanzia e trasferimento del rischio per rendere questi contratti più sicuri.
🗂️ Le tipologie di PPA
Non esiste un solo modello di PPA. Le classificazioni più comuni riguardano dove si trova l'impianto rispetto all'acquirente e se l'energia viene fisicamente consegnata oppure no.
On-site
L'impianto viene realizzato presso il sito dell'acquirente (es. sul tetto dello stabilimento). Se finanziato e gestito da un soggetto terzo, l'acquirente può approvvigionarsi di energia senza sostenere direttamente l'intero investimento: la convenienza dipende dalle condizioni contrattuali e dalle caratteristiche del sito.
Off-site
L'impianto si trova altrove e la fornitura è gestita attraverso la rete elettrica, secondo le regole di mercato e di dispacciamento applicabili. Permette progetti di taglia molto più grande.
Fisico
Il contratto prevede la fornitura e la valorizzazione dell'energia secondo le regole di mercato e di dispacciamento applicabili, con un legame commerciale diretto all'impianto del venditore.
Virtuale (VPPA)
Nessuna consegna fisica: è un contratto finanziario "per differenza" sul prezzo dell'energia. Produttore e acquirente restano ciascuno sul proprio mercato di riferimento.

Esistono infine i PPA ibridi, che combinano più fonti rinnovabili (ad esempio fotovoltaico ed eolico) nello stesso contratto: a seconda della struttura contrattuale, questa combinazione può contribuire a rendere il profilo di produzione complessivo più equilibrato durante l'anno e a ridurre alcuni rischi per le parti — non è però un effetto automatico garantito in ogni configurazione.
⚙️ Come funzionano nella pratica
Le quattro tessere viste sopra rispondono in realtà a due domande diverse: dove si trova l'impianto rispetto all'acquirente (on-site o off-site) e se l'energia viene davvero consegnata oppure no (fisico o virtuale). Un PPA on-site, per sua natura, è sempre fisico: l'energia viene consumata nello stesso luogo in cui è prodotta, quindi non c'è nulla da "virtualizzare". La vera scelta tra fisico e virtuale riguarda soprattutto i PPA off-site. Un filo conduttore utile per capire la differenza pratica tra i vari casi è il POD — il Punto di Prelievo/Consegna con cui ogni utenza o impianto è identificato sulla rete elettrica — perché è proprio il modo in cui i POD entrano (o non entrano) in gioco a distinguere le quattro configurazioni. Vediamole una per una.
🏠 On-site
L'impianto viene installato presso il sito dell'acquirente — tipicamente sul tetto o su un'area di sua proprietà — e collegato direttamente ai suoi consumi, in una configurazione di autoconsumo. Dal punto di vista della rete, impianto e carico si trovano di norma dietro lo stesso POD, il codice che identifica quel punto di connessione: non ne servono due, perché produzione e consumo avvengono fisicamente nello stesso luogo. Quel POD resta intestato all'acquirente/consumatore — è il suo punto di connessione preesistente, quello con cui già acquistava energia dalla rete prima del PPA — mentre l'investitore/produttore, anche con un vero PPA, non ne diventa intestatario: si registra separatamente nell'anagrafica del GSE come soggetto responsabile dell'impianto di produzione, un'iscrizione diversa e parallela al POD stesso.
Condividere il POD non significa che i flussi di energia si confondano: il contatore installato in quel punto è bidirezionale e il distributore locale (es. e-distribuzione) registra separatamente, in automatico e a intervalli di 15 minuti, tre cose diverse:
- Autoconsumo: l'energia che l'impianto cede direttamente ai consumi dell'acquirente. È su questa quota che si applica il prezzo del PPA, ed è quella che non paga gli oneri di trasporto e di sistema legati al prelievo dalla rete.
- Immissione in rete: l'energia prodotta in eccesso rispetto a quello che l'acquirente sta consumando in quel momento, e che finisce quindi in rete.
- Prelievo dalla rete: l'energia che l'acquirente preleva dalla rete nei momenti in cui l'impianto non produce a sufficienza (es. di notte).
Non c'è nulla da "dividere" manualmente tra le parti: lo fa il misuratore.

Un punto importante, perché spesso genera confusione: nel modello con terzo investitore, l'energia in eccesso immessa in rete non è "dell'acquirente" solo perché il pannello è sul suo tetto. L'impianto resta di proprietà del produttore/investitore, che è anche il soggetto registrato presso il GSE come responsabile di quella produzione: è quindi lui, e non l'acquirente, a incassare il valore di quell'energia in eccesso (tipicamente attraverso il Ritiro Dedicato del GSE). Questo meccanismo è indipendente dal PPA, che regola solo il prezzo della quota effettivamente autoconsumata dall'acquirente.
Ecco quindi i passaggi pratici per attivare un PPA on-site:
Verifica del sito: si valutano lo spazio disponibile (tetto, pensilina, area), l'esposizione e la taglia dell'impianto realizzabile rispetto ai consumi dell'azienda.
Scelta del modello di investimento: qui si decide davvero se si tratta di un PPA o no. Se l'azienda finanzia e possiede l'impianto in proprio, non c'è nessun venditore di energia: è autoproduzione pura, un'alternativa al PPA, non un suo "tipo". Il PPA on-site vero e proprio nasce quando un investitore terzo (spesso lo stesso venditore di energia, o una ESCo) costruisce, possiede e gestisce l'impianto: l'acquirente non sostiene l'investimento iniziale e paga solo l'energia che consuma, al prezzo concordato nel contratto. Chi possiede l'impianto (l'investitore terzo, in un vero PPA) deve inoltre metter in conto un adempimento amministrativo separato, indipendente dalle imposte: nell'on-site, è lui stesso a cedere direttamente l'energia all'acquirente (un consumatore finale), e questo lo rende un "soggetto obbligato venditore" ai sensi dell'art. 53 del TUA, con relativa denuncia preventiva e licenza di Officina Elettrica all'Agenzia delle Dogane — un obbligo che, a differenza di quello sull'accisa, non ha una soglia minima di potenza: scatta per il fatto di cedere direttamente a un consumatore finale, non per la taglia dell'impianto — se ne occupa nel dettaglio l'approfondimento dedicato: 🔗 Officina Elettrica e partita IVA sopra i 20 kW.
Definizione del contratto: si negoziano durata, prezzo (fisso o con formula di aggiornamento), gestione degli eventuali surplus immessi in rete e cosa succede alla scadenza (riscatto dell'impianto da parte dell'acquirente, rinnovo o rimozione).
🌍 Off-site
Qui l'impianto si trova altrove, e questo permette di realizzare progetti di taglia molto maggiore rispetto a un tetto aziendale. A differenza dell'on-site, impianto e acquirente fanno capo a due POD distinti: il produttore immette l'energia nella rete pubblica nel proprio punto di connessione, l'acquirente la preleva — in quantità equivalente, non la stessa energia fisica — nel proprio punto, spesso a grande distanza. Non esiste quindi un collegamento elettrico dedicato tra i due impianti: il "legame" tra produttore e acquirente è solo contrattuale e contabile, reso possibile dalla rete nazionale gestita da Terna. È proprio per questo motivo che, a valle della scelta "on-site/off-site", bisogna decidere anche se quel legame contrattuale debba tradursi in una fornitura effettiva (PPA fisico) o restare solo una copertura sul prezzo (PPA virtuale) — le due opzioni che vediamo di seguito.
🔌 Fisico
In un PPA off-site fisico, l'energia viene davvero venduta e acquistata attraverso i due POD descritti sopra, secondo le regole di mercato e di dispacciamento. Il problema pratico è che la produzione dell'impianto non coincide quasi mai, istante per istante, con i consumi dell'acquirente nel suo punto di prelievo: serve quindi qualcuno che gestisca questo disallineamento (il cosiddetto sbilanciamento). Spesso questo ruolo è svolto da un trader o fornitore che si interpone tra produttore e acquirente — una struttura nota come PPA "sleeved" — e che si assume la responsabilità verso il sistema elettrico del rispetto del profilo di immissione/prelievo concordato, tipicamente coprendosi con prodotti forward sul mercato (contratti che fissano oggi il prezzo di una fornitura futura, usati proprio per proteggersi dal rischio che il prezzo dell'energia cambi nel frattempo). Poiché l'energia che arriva fisicamente al POD dell'acquirente non è "etichettabile" come proveniente da quello specifico impianto, sono le Garanzie di Origine a certificarne la provenienza rinnovabile.
Ecco quindi i passaggi pratici per attivare un PPA off-site fisico:
Individuazione dell'impianto: si cerca un impianto, nuovo o esistente, con una producibilità attesa compatibile (per volumi e stagionalità) con il proprio profilo di consumo.
Scelta dell'intermediario: se l'acquirente non ha accesso diretto al mercato elettrico (caso comune per le aziende che non sono operatori di mercato), si appoggia a un fornitore o trader che gestisce la compravendita fisica e il bilanciamento per suo conto.
Formalizzazione: si definiscono volumi, durata e formula di prezzo, e si sceglie se procedere con un contratto negoziato privatamente oppure passare dalla Bacheca PPA (o, in futuro, dall'MPPA) gestita dal GME.
📄 Virtuale (VPPA)
Nel VPPA non c'è alcuna consegna fisica di energia, e i POD non sono coinvolti nel contratto: produttore e acquirente continuano a usare i propri punti di connessione esattamente come farebbero comunque, senza alcun collegamento con l'impianto controparte. Il contratto fissa solo un prezzo di riferimento (detto anche strike price): a scadenze periodiche, le parti confrontano quel prezzo con il prezzo di mercato e si scambiano la differenza. Se il prezzo di mercato supera lo strike price, è il produttore a compensare l'acquirente; se resta sotto, avviene il contrario. In questo modo la volatilità del prezzo dell'energia si trasforma in un flusso economico prevedibile, separato dalla fornitura fisica.
Ecco quindi i passaggi pratici per attivare un VPPA:
Individuazione dell'impianto e del prezzo di riferimento: si sceglie un impianto (spesso anche in un'altra area geografica, dato che non serve consegna fisica) e si negozia lo strike price su cui calcolare le differenze.
Continuità degli approvvigionamenti correnti: l'acquirente continua ad acquistare energia dal proprio fornitore abituale come sempre; il VPPA non sostituisce questo rapporto, è un contratto finanziario parallelo.
Gestione contrattuale e contabile: quando presenta le caratteristiche di uno strumento finanziario derivato (un contratto "per differenza" sul prezzo dell'energia), in bilancio richiede regole diverse da una normale fornitura. Di norma va rilevato al suo valore di mercato (fair value) e le sue oscillazioni possono generare variazioni, anche ampie, nel conto economico. In alcuni casi è possibile applicare tecniche di "hedge accounting" (in italiano "contabilizzazione di copertura": a certe condizioni, permette di registrare le oscillazioni di valore del VPPA in una voce di bilancio separata, invece che farle passare dritte a conto economico, così da non far ballare gli utili dichiarati a causa di un contratto che, nella sostanza, serve solo a proteggersi dal rischio di prezzo) per attenuare questo effetto — ma funziona bene solo se la copertura è davvero efficace, e differenze geografiche di prezzo o scostamenti tra energia coperta dal contratto ed energia realmente consumata possono renderla parziale (il trattamento IVA, anch'esso diverso da quello di una fornitura ordinaria, lo vediamo nel dettaglio più avanti). Per tutti questi motivi, prima di firmare un VPPA conviene far valutare il contratto specifico al proprio commercialista o consulente, insieme alle clausole che regolano il calcolo e la cadenza dei pagamenti.
💡 In sintesi: on-site e off-site rispondono alla domanda "dove produco l'energia rispetto a dove la consumo"; fisico e virtuale rispondono invece alla domanda "l'energia viene davvero consegnata o scambio solo la differenza di prezzo". Un PPA off-site può essere impostato in entrambi i modi, a seconda di cosa serve davvero all'acquirente: sicurezza sull'approvvigionamento fisico, oppure solo copertura sul prezzo. E nei casi in cui l'energia viene davvero consegnata (on-site, o off-site fisico), il POD è sempre il punto di riferimento che identifica chi immette e chi preleva; nel VPPA, invece, resta semplicemente estraneo al contratto.
💶 IVA e accise: chi paga cosa
Un dubbio pratico che si pone chiunque stia per firmare un PPA: chi vende l'energia deve applicare IVA? E le accise? La risposta non dipende da on-site o off-site, come si potrebbe pensare, ma da un'altra distinzione: fisico o virtuale.
⚡ IVA e accise nel PPA fisico (on-site o off-site)
L'IVA segue lo stesso schema in entrambi i casi: aliquota ordinaria del 22% nella generalità delle forniture non domestiche (il caso di gran lunga più comune per un PPA, dato che si rivolge soprattutto ad aziende), salvo le specifiche agevolazioni che la Tabella A, parte III, del DPR 633/1972 prevede per determinati usi o categorie di consumatori (ad es. alcune attività estrattive, agricole e manifatturiere); se, in un caso residuale, fosse un privato a stipulare un PPA per la propria abitazione, si applicherebbe l'aliquota agevolata del 10% prevista per gli usi domestici (Tabella A, parte III, DPR 633/1972).
Sulle accise, la domanda decisiva è una sola: chi produce l'energia coincide con chi la consuma? Il regime favorevole previsto dall'art. 52 del TUA — tecnicamente un'esclusione dal campo di applicazione per gli impianti fino a 20 kW (comma 2, lett. a) e un'esenzione per quelli sopra (comma 3, lett. b), due istituti distinti ma con lo stesso effetto pratico — vale infatti solo per la vera autoproduzione, cioè quando produttore e consumatore sono lo stesso soggetto giuridico. Nel PPA fisico qui descritto, on-site o off-site che sia, produttore e consumatore sono sempre soggetti distinti (l'investitore nell'on-site, il fornitore/trader nell'off-site, rispetto a chi acquista e consuma l'energia): viene quindi meno il requisito di autoproduzione richiesto dalle fattispecie agevolate dell'art. 52. Risultato: in linea generale l'accisa si applica, come su una fornitura ordinaria (art. 52, comma 1, TUA) — a prescindere dalla taglia dell'impianto e da dove si trovi, perché il limite dei 20 kW non rende esente una cessione diretta a un consumatore finale. L'unico modo per restare nell'area dell'esenzione legata all'autoproduzione è non fare un PPA: costruire e possedere l'impianto in proprio, senza comprare né vendere nulla a nessuno (vedi passo 2 sopra) — ma a quel punto è la sua alternativa "fai-da-te", non un PPA. Restano fuori da questo discorso le esenzioni che il TUA prevede per specifici impieghi finali dell'energia (es. determinati usi industriali, trazione) indipendentemente da chi produce: se l'uso che l'acquirente fa dell'energia rientra in una di quelle fattispecie, può chiedere al venditore di non applicare l'accisa (art. 16, DM MEF 10 marzo 2026) — una verifica da fare caso per caso, non legata al PPA in sé. Resta comunque sempre buona norma far verificare l'inquadramento del contratto specifico al proprio consulente fiscale o doganale. La quota eventualmente ceduta in rete al GSE (il surplus visto più sopra, per l'on-site) resta invece fuori dall'accisa per un motivo diverso: il GSE non è un consumatore finale dell'energia, la rivende, quindi quella cessione non corrisponde a nessuno dei due momenti impositivi dell'art. 52 — né fornitura a consumatore finale, né uso proprio. È un'operazione diversa dalla vendita a un acquirente specifico (il PPA), anche se entrambe passano "attraverso la rete": la prima è una cessione al gestore del sistema, la seconda è una fornitura a un soggetto terzo determinato.
📜 Testo Unico delle Accise, art. 52, commi 1, 2 lett. a) e 3, lett. b) — Cassazione, ord. n. 20055/2020, n. 15549/2023 e n. 30341/2023 — DM MEF 10 marzo 2026 — Circolare ADM n. 21/2026
Il comma 1 individua i due momenti in cui l'accisa sull'energia elettrica diventa esigibile: la fornitura a un consumatore finale, oppure il consumo per uso proprio. Il comma 2, lett. a) (impianti fino a 20 kW, un'esclusione dal campo di applicazione) e il comma 3, lett. b) (impianti sopra i 20 kW, un'esenzione in senso tecnico) lasciano entrambi fuori dall'accisa solo l'energia autoprodotta e autoconsumata dallo stesso soggetto, a prescindere dalla taglia dell'impianto — due istituti diversi, come confermato anche dalla Circolare citata più sotto, ma con lo stesso identico effetto pratico per chi fa un PPA. La Cassazione ha confermato questo principio con tre pronunce per gli impianti sopra i 20 kW (la più recente del 31 ottobre 2023, n. 30341, che richiama a sua volta un'ordinanza del 2020, la n. 18863): l'esenzione "riconosce il diritto all'esenzione solo ai soggetti autoproduttori [...] che la consumano direttamente per sé". Per gli impianti fino a 20 kW non abbiamo trovato una pronuncia della Cassazione specifica sul punto; la stessa lettura (esenzione legata al solo autoconsumo diretto) è però quella di fonti tecniche specializzate in dichiarazioni accise (vedi link), ed è coerente con quanto chiarisce l'Agenzia delle Dogane in una presentazione ufficiale sui Sistemi Efficienti di Utenza: in presenza di cessione, a qualunque titolo, ad altri consumatori finali, il produttore "assume la veste di fornitore ed è quindi obbligato ai conseguenti adempimenti fiscali", a prescindere dalla taglia dell'impianto. Il DM MEF 10 marzo 2026, attuativo della riforma D.Lgs. 43/2025, conferma lo stesso principio in via regolamentare per gli impianti sopra i 20 kW: l'art. 15, comma 2, esclude l'esenzione "se la stessa energia elettrica è consumata al di fuori del sito di produzione o da soggetti diversi dall'autoproduttore" — cioè proprio il caso di un PPA, dove l'acquirente è sempre un soggetto diverso da chi produce. La successiva Circolare ADM n. 21/2026 dell'11 agosto 2026 (Direzione Accise) va nella stessa direzione anche per il caso fino a 20 kW: "l'esclusione dal regime impositivo dell'accisa opera esclusivamente nel caso in cui l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 20 kW venga utilizzata per usi propri dal soggetto che la produce"; quando invece viene ceduta a un consumatore finale, "ricadono in capo al soggetto che effettua la [...] cessione gli obblighi e gli adempimenti afferenti ai soggetti obbligati venditori" — senza alcuna soglia minima di potenza. La tabella riepilogativa in Allegato 1 alla Circolare lo confronta per ogni tipologia di impianto e conferma lo stesso principio: la cessione a consumatori finali, con o senza usi propri, fa scattare sempre lo status di soggetto obbligato venditore (o consumatore-venditore) e il relativo obbligo di licenza di esercizio, indipendentemente dalla potenza dell'impianto.
🔗 adm.gov.it — D.Lgs. 504/1995, testo aggiornato e coordinato, art. 52 (fonte ufficiale)
🔗 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — presentazione sul regime accise dei SEU (documento ufficiale ADM, ospitato sul sito ARERA)
🔗 deklara.it — Fotovoltaico e accise: come dichiarare l'energia autoprodotta (fonte tecnica specializzata, non ufficiale)
🔗 Cassazione, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30341 (testo ufficiale, portale Cassazione — cita e conferma anche la n. 15549/2023)
🔗 Cassazione, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20055 (riportata da fonte giuridica specializzata)
🔗 DM MEF 10 marzo 2026 — modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica (testo del decreto, riportato da fonte di categoria — pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2026)
🔗 Circolare ADM n. 21/2026 dell'11 agosto 2026 (Direzione Accise — fonte ufficiale, portale Documentazione Economica e Finanziaria; testo letto per intero dal documento scaricato da questo stesso link)
🔗 Circolare ADM n. 21/2026 — copia alternativa (link di cortesia, nel caso il portale ufficiale non sia raggiungibile)

📄 VPPA (virtuale)
Qui la risposta è diversa, ed è specifica del VPPA: quando il contratto ha davvero le caratteristiche di uno strumento finanziario derivato (uno swap sul prezzo dell'energia, con pagamento di differenziali, senza alcuna fornitura fisica) e non di una fornitura di energia, l'Agenzia delle Entrate lo ha qualificato come esente da IVA, riconducendolo alle operazioni su strumenti finanziari escluse da imposizione ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DPR 633/1972. E per lo stesso motivo — nessuna consegna fisica di energia — in quel caso non sono dovute nemmeno le accise, che si applicano solo quando l'energia viene effettivamente fornita o consumata. La qualificazione va però verificata sulle clausole del contratto specifico, non si applica automaticamente a qualsiasi accordo chiamato "VPPA".
📋 Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 gennaio 2022, n. 1/E
La Risoluzione qualifica come strumenti finanziari derivati, esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 4, DPR 633/1972, i contratti PPA con pagamento di differenziali legati al prezzo dell'energia (PUN) che presentano quelle caratteristiche specifiche — non ogni contratto che si definisce "VPPA" a prescindere dalle sue clausole concrete.
🔗 Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2022, n. 1/E (testo integrale)
💰 Quanto ammonta l'accisa, quando è dovuta
L'accisa si calcola sui consumi in kWh, non sul valore della fornitura. Per uso domestico l'aliquota è di 0,0227 €/kWh; per gli altri usi civili e per le imprese è di 0,0125 €/kWh sui primi 200.000 kWh mensili e di 0,0075 €/kWh sui consumi successivi, fino a 1.200.000 kWh/mese (oltre quella soglia si passa a un importo forfettario mensile). L'obbligato al pagamento verso l'Erario è normalmente il venditore/fornitore, che la addebita poi al consumatore finale secondo le regole di fatturazione applicabili — non è quindi l'acquirente a versarla direttamente alle Dogane.
⚠️ Attenzione: sia il regime di esenzione per l'autoproduzione (art. 52, commi 2 e 3) sia gli adempimenti dichiarativi di Officina Elettrica sono stati toccati dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 43/2025 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise", che modifica il Testo Unico Accise D.Lgs. 504/1995 — non lo sostituisce con un testo nuovo), che ha introdotto versamenti mensili e dichiarazioni semestrali al posto del vecchio sistema annuale. Le aliquote in sé non risultano modificate da questa riforma, ma trattandosi di una materia in fase di attuazione, conviene sempre verificare la situazione aggiornata sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 🔗 adm.gov.it prima di fare affidamento su questi valori.
Questa sezione descrive il quadro fiscale generale e non sostituisce una consulenza specifica: il trattamento fiscale può variare in base alla struttura esatta del contratto, conviene sempre farla verificare dal proprio commercialista.
🏛️ Il mercato organizzato dei PPA in Italia
In Italia i PPA non sono soltanto accordi negoziati privatamente tra le parti. Dal 2022 il GME (Gestore dei Mercati Energetici) gestisce la "Bacheca PPA", una bacheca elettronica — non un mercato in senso stretto — con annunci anonimi e non vincolanti di domanda/offerta e una sezione per la registrazione dei contratti conclusi al di fuori della bacheca stessa.
📋 Fonte: Art. 28, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 199/2021 — DM MASE-MEF 152/2025 (GME, DCO 1/2025)
Il D.Lgs. 199/2021 ha previsto, accanto alla Bacheca, la realizzazione di un vero e proprio mercato organizzato dei PPA (MPPA). Il successivo Decreto Ministeriale n. 152/2025 (MASE-MEF), firmato il 20 giugno 2025 e pubblicato il 30 giugno 2025, ha fornito a GME gli indirizzi per costruirlo, e la proposta di modello elaborata dal GME delinea negoziazioni vincolanti con GME come controparte centrale e contratti standardizzati con periodi di consegna di 5, 7 o 10 anni. Sulla base di questo decreto, il GME ha pubblicato il Documento di Consultazione DCO 1/2025 (1° luglio 2025) con la proposta di modello di funzionamento dell'MPPA; il termine per le osservazioni, inizialmente fissato al 18 luglio, è stato prorogato al 24 luglio 2025.
🔗 gazzettaufficiale.it — D.Lgs. 199/2021, art. 28
🔗 gme.mercatoelettrico.org — DCO 1/2025 (documento di consultazione)
⚠️ Attenzione a non confondere i due strumenti: la Bacheca PPA è operativa dal 2022; l'MPPA, il mercato organizzato vero e proprio, è stato definito attraverso il DM 152/2025 e un percorso di progettazione e consultazione con gli operatori (conclusosi a luglio 2025), ma non risulta ancora indicato dal GME come mercato operativo. Prima di fare affidamento sull'MPPA come strumento già pienamente attivo, verificate lo stato aggiornato su gme.mercatoelettrico.org.
Nel modello previsto per l'MPPA, il punto più innovativo riguarda cosa succede se una delle due parti non rispetta gli impegni presi, secondo le condizioni e le procedure che saranno applicabili. In condizioni normali, un inadempimento del genere metterebbe a rischio l'intero contratto — e con esso i piani industriali o finanziari costruiti sulla base di quel PPA. Il decreto prevede quindi il ruolo del GSE come garante di ultima istanza: se una controparte è inadempiente, la parte non responsabile potrà scegliere di proseguire il contratto beneficiando della garanzia GSE, oppure di recedere.
⚠️ Non è una garanzia automatica per tutti: per accedere all'MPPA e alla relativa garanzia, gli operatori devono superare una selezione preliminare delle controparti e rispettare requisiti soggettivi precisi — tra i requisiti previsti nelle regole sottoposte a consultazione figurava anche un rating creditizio non inferiore a "investment grade" e la qualifica di operatore di mercato presso il GME — oltre a una verifica di congruità delle garanzie economiche prestate. In caso di attivazione della garanzia, il contratto viene gestito secondo un "prezzo di riserva" definito dal GSE nelle proprie Regole Operative: non si tratta necessariamente del prezzo originariamente pattuito tra le parti. L'ARERA, dal canto suo, definisce invece la misura del corrispettivo che i contraenti pagano per accedere alla garanzia (delibera 417/2025/R/eel del 23 settembre 2025).
🆕 Le novità 2026: il potenziamento della Bacheca PPA e la garanzia SACE
La Bacheca PPA, come detto, esiste dal 2022, e l'MPPA descritto sopra resta pensato soprattutto per operatori già qualificati sul Mercato Elettrico, con contratti di 5, 7 o 10 anni e requisiti di accesso stringenti. Per allargare l'accesso ai PPA anche a realtà più piccole, il cosiddetto Decreto Bollette ha rafforzato la Bacheca PPA già esistente, aggiungendovi una nuova sezione dedicata, più snella.
📋 Fonte: Art. 4, D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 — convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49 (G.U. Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2026)
La norma introduce una nuova sezione all'interno della Bacheca PPA gestita dal GME, con caratteristiche semplificate rispetto all'MPPA: durata minima di 3 anni (contro i 5-10 anni proposti per l'MPPA) e possibilità di negoziare i contratti anche in forma aggregata — per ubicazione geografica, profilo di consumo o settore produttivo — pensata anche per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese, ad esempio tramite l'Acquirente Unico (l'accesso resta comunque soggetto ai requisiti che saranno fissati dalle regole operative, non è automatico).
Il comma 2 dello stesso articolo estende il ruolo di garante di ultima istanza del GSE anche a questi nuovi contratti, per i PPA che rispettano i requisiti previsti. Per la quota di rischio che eccede le risorse disponibili del GSE, è prevista la possibilità che SACE S.p.A. rilasci garanzie supplementari a condizioni di mercato, con una copertura massima non superiore al 70% dell'impegno. Il comma 3 fissa l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
🔗 gazzettaufficiale.it — Legge 49/2026 (G.U. n. 90 del 18/04/2026)
La norma prevedeva inoltre l'adozione, da parte del MASE su proposta del GSE, di un provvedimento attuativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con i requisiti e gli schemi contrattuali operativi necessari a rendere concretamente attivo il meccanismo.
🔄 A che punto siamo: il GSE ha avviato una consultazione pubblica sulle bozze di regole operative per la nuova sezione della Bacheca PPA e per l'estensione della garanzia con il supporto SACE, con termine per le osservazioni inizialmente fissato al 10 giugno 2026 e poi prorogato all'8 luglio 2026 (comunicato GSE del 25 giugno 2026). Al momento della redazione di questo articolo, le regole operative risultano ancora in fase di definizione/aggiornamento. Lo stato può evolvere: prima di avviare una trattativa basata su questo strumento, verificate sempre gli aggiornamenti più recenti direttamente su gse.it o su mase.gov.it.
📊 MPPA vs nuova sezione della Bacheca PPA: le differenze
Ricapitolando: la Bacheca PPA "storica" esiste dal 2022; l'MPPA è il mercato organizzato proposto dal DM 152/2025 (non ancora confermato operativo); la nuova sezione del 2026 è un'aggiunta più snella alla Bacheca stessa. Ecco un confronto tra i due strumenti più recenti:
| Caratteristica | MPPA (proposto da DM 152/2025) | Nuova sezione Bacheca PPA (2026) |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 28 D.Lgs. 199/2021 — DM 152/2025 | Art. 4 D.L. 21/2026, conv. L. 49/2026 |
| Durate previste | 5, 7 o 10 anni | Minimo 3 anni |
| Negoziazione aggregata | Non prevista nel modello descritto | Sì, secondo le modalità previste dalle regole operative (per zona, consumi o settore) |
| Pensato in particolare per | Operatori qualificati secondo le regole del mercato (modello proposto) | Imprese, incluse PMI, anche in forma aggregata |
| Garanzia GSE prevista dal quadro normativo | Sì, di ultima istanza | Sì, di ultima istanza |
| Backstop SACE | Non previsto | Fino al 70%; impegni SACE fino a 250 mln €/anno nel 2026-2027 |
| Stato alla data di redazione | Proposto, regole operative in definizione | Norma in vigore, regole operative in definizione |
⚖️ Vantaggi e rischi da valutare
Prima di firmare un PPA — organizzato o negoziato privatamente — è utile avere chiaro il quadro completo, senza fermarsi solo alla promessa di stabilità del prezzo.
I vantaggi principali
Maggiore prevedibilità del prezzo per anni, minore esposizione alla volatilità del mercato elettrico (in funzione della struttura contrattuale), maggiore bancabilità dei progetti rinnovabili, possibilità di associare Garanzie di Origine all'approvvigionamento.
I rischi da non sottovalutare
Vincolo contrattuale di lungo periodo, rischio controparte (mitigato dalla garanzia GSE nei contratti qualificati), complessità tecnica dei contratti virtuali, prezzo di riserva in caso di attivazione della garanzia.

Un PPA non toglie il rischio dal prezzo dell'energia. Lo sposta, per contratto, su chi ha scelto di prenderselo in anticipo.
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