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NORMATIVA

CCI in Media Tensione:
le scadenze ARERA 2026-2028

Per impianti fotovoltaici ed eolici in Media Tensione con potenza pari o superiore a 100 kW, il Controllore Centrale d'Impianto è un obbligo scaglionato fino al 2028 — le scadenze oggi in vigore sono quelle fissate da ARERA a dicembre 2025.

Wattino mascotte
🗓️ Settembre 2026 📖 Lettura: ~9 min ✍️ A cura di Wattino ⚠️ Quadro normativo aggiornato a settembre 2026
Wattino Wattino dice:

Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi parliamo di un adempimento che riguarda soprattutto aziende, capannoni e strutture agricole con impianti fotovoltaici di taglia medio-grande: il Controllore Centrale di Impianto, o CCI. Se il vostro impianto è connesso in Media Tensione e ha una potenza pari o superiore a 100 kW, ARERA ha fissato scadenze precise per adeguarvi — e con la delibera di fine dicembre 2025 le ha già spostate una volta in avanti rispetto al calendario originario. Le date oggi in vigore sono quelle da tenere come riferimento. Vediamo insieme cos'è il CCI, chi deve installarlo, quali sono le nuove date fascia per fascia, e quanto vale il contributo economico per chi si muove per tempo. ⚡

🔌 Cos'è il CCI e chi deve installarlo

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI) è un apparato definito dalla Norma CEI 0-16 che permette all'impianto fotovoltaico di "dialogare" con il distributore di rete: raccoglie i dati di produzione, li trasmette, e soprattutto consente al distributore — su richiesta di Terna — di ridurre da remoto la potenza immessa in rete quando serve, tramite una funzione chiamata PF2 ("Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO").

📏
≥ 100 kW

Potenza nominale

La soglia riguarda la potenza nominale complessiva dell'impianto fotovoltaico o eolico, non la sola quota autoconsumata.

⚡
Media Tensione

Tipo di connessione

L'obbligo riguarda solo gli impianti connessi alle reti di media tensione, non quelli in bassa tensione.

📜 Delibera ARERA 385/2025/R/eel

Pubblicata il 5 agosto 2025, ha esteso l'obbligo di installazione del CCI — già previsto dalla delibera 540/2021/R/eel per gli impianti ≥1 MW — a tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici connessi in Media Tensione con potenza nominale pari o superiore a 100 kW, sia nuovi che già esistenti, includendo l'obbligo di attivazione della funzione PF2.

🔗 arera.it — Testo coordinato della Delibera 385/2025/R/eel con le modifiche della 564/2025/R/eel

💡 In due parole, la funzione PF2: è la capacità del CCI di ridurre, fino eventualmente ad azzerarla, la potenza attiva prodotta dall'impianto in seguito a un segnale ricevuto dal distributore. Serve a gestire in sicurezza la rete elettrica nazionale nei momenti di sovrapproduzione rinnovabile, tipicamente le giornate di primavera con basso consumo e forte irraggiamento.

🏠 Per i normali impianti residenziali: obbligo non applicabile. Il perimetro non dipende dal fatto che il proprietario sia un privato o un'azienda, ma dalle caratteristiche dell'impianto: potenza ≥100 kW e connessione in Media Tensione, categoria tipica di grandi coperture industriali, agricole o commerciali. I normali impianti residenziali, connessi in bassa tensione, restano fuori da questo adempimento.

Wattino
Se non siete sicuri di essere connessi in Media Tensione o in Bassa Tensione, il modo più rapido per verificarlo è guardare il vostro contratto di connessione con il distributore, oppure chiedere direttamente al vostro installatore o manutentore. 🔍

📅 Perché due delibere: l'obbligo e la proroga

La delibera 385/2025/R/eel dell'agosto 2025 aveva fissato scadenze molto ravvicinate — la prima già al 28 febbraio 2026. Il motivo dell'urgenza era tecnico: la tecnologia GSM/GPRS finora usata per il teledistacco degli impianti in Media Tensione è in via di dismissione da parte degli operatori telefonici, ed è risultata poco affidabile nelle prove condotte da Terna nella primavera 2025, proprio nei momenti di maggiore produzione rinnovabile e minore consumo.

A seguito delle osservazioni di produttori e distributori — che segnalavano tempi tecnici di adeguamento più lunghi di quanto previsto, specie per gli impianti più datati — ARERA ha pubblicato il 23 dicembre 2025 la delibera 564/2025/R/eel, che non cambia l'obbligo ma ne posticipa le scadenze, in modo differenziato per fascia di potenza.

📜 Delibera ARERA 564/2025/R/eel

Approvata il 23 dicembre 2025, proroga di 10-12 mesi le scadenze della delibera 385/2025/R/eel per gli impianti esistenti, e rimodula in parallelo le tempistiche del contributo forfettario. Il provvedimento è stato adottato "senza una preventiva consultazione" per il carattere indifferibile e urgente delle scadenze da posticipare. Non è la prima volta che ARERA sposta questo tipo di scadenze — lo aveva già fatto nel 2022 con la delibera 730/2022/R/eel per gli impianti ≥1 MW — quindi le date della 564/2025 vanno prese come riferimento attuale, senza dare per scontato che restino immutate fino in fondo.

🔗 arera.it — Delibera 564/2025/R/EEL, testo integrale

Chi ha già l'obbligo "vecchio": gli impianti da 1 MW in su erano già tenuti a installare il CCI dalla precedente delibera 540/2021/R/eel. Per loro la novità del 2025 non è l'obbligo del CCI in sé, ma l'attivazione della nuova funzione PF2 su un dispositivo già presente.

Wattino
La proroga di dicembre 2025 non è un rinvio "morbido" per prendere tempo: nasce da esigenze tecniche reali segnalate da distributori e produttori, e ARERA lo ha messo nero su bianco definendo il provvedimento indifferibile e urgente. Comportatevi come se le date di oggi fossero quelle definitive — un'eventuale ulteriore proroga sarebbe un bonus, non un piano su cui contare. ⏳

🗓️ Le nuove scadenze, fascia per fascia

Per gli impianti nuovi — quelli che si connettono da ora in avanti — CCI e PF2 devono essere disponibili ai fini della connessione stessa, secondo le prescrizioni applicabili: non c'è una scadenza calendarizzata da rispettare, è un requisito legato al momento dell'allacciamento. Il vero tema riguarda gli impianti esistenti, per i quali la delibera 564/2025 fissa queste date:

Fascia di potenza Cosa serve Scadenza (impianti esistenti)
≥ 1 MW Attivazione PF2 (CCI già installato) 31 dicembre 2026
500 kW – <1 MW Installazione CCI + attivazione PF2 31 dicembre 2027
100 kW – <500 kW Installazione CCI (modalità semplificata) + PF2 31 marzo 2028

⚠️ Attenzione alla definizione di "impianto esistente". Il criterio è unico ed è la data della richiesta di connessione — non l'entrata in esercizio dell'impianto. Chi rientra nei termini sotto è considerato "esistente" e beneficia delle scadenze prorogate; gli altri sono "nuovi" e devono adeguarsi da subito, come condizione per la connessione stessa.

Fascia Criterio per essere "impianto esistente"
≥ 1 MW Richiesta di connessione presentata entro il 5 agosto 2025
500 kW – <1 MW Richiesta di connessione presentata entro il 5 agosto 2025
100 kW – <500 kW Richiesta di connessione presentata entro il 31 ottobre 2025

💡 Ogni scadenza vale anche "entro l'entrata in esercizio, se successiva". Attenzione a non confondere questo con la definizione di "esistente" vista sopra: sono due cose diverse. Lo status di "esistente" dipende solo dalla data della richiesta di connessione (tabella sopra). Questa regola riguarda invece la scadenza dell'adeguamento: se il vostro impianto entra in esercizio dopo la data indicata in tabella, il termine per adeguarsi slitta a quella data di entrata in esercizio — un dettaglio utile per chi ha un impianto ancora in fase di realizzazione.

📜 Norma CEI 0-16, Variante 5

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha approvato il 24 ottobre 2025 la Variante 5 alla Norma CEI 0-16, che estende il campo di applicazione del CCI ai generatori fotovoltaici ed eolici da 100 kW in su e rende obbligatoria la funzione PF2 (Allegati O e T). Per gli impianti più datati (entrati in esercizio prima del 2013), la norma chiarisce che non serve sostituire inverter o pale eoliche: basta uno spegnimento progressivo compatibile con le caratteristiche tecniche esistenti.

Wattino
Tre fasce, tre scadenze diverse: prima di fare qualsiasi calcolo su contributi e tempistiche, la prima cosa da fare è individuare con certezza in quale fascia di potenza rientra il vostro impianto — è la base da cui parte tutto il resto. 📐

💶 Il contributo forfetario: quanto vale e come si riduce nel tempo

Per stimolare un adeguamento rapido, ARERA ha previsto un contributo forfetario a parziale copertura dei costi — riservato agli impianti esistenti tra 100 kW e 1 MW (chi è già sopra 1 MW aveva l'obbligo CCI da tempo e non rientra in questo contributo). L'importo "pieno" si riduce progressivamente più tardi arriva la comunicazione di avvenuto adeguamento, fino ad azzerarsi.

Fascia 500 kW – <1 MW (fino a 10.000 €) Quota del contributo
Comunicazione entro il 31 dicembre 2026 ✔ 100%
Tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2027 80%
Tra il 1 marzo e il 31 maggio 2027 40%
Dopo il 31 maggio 2027 ✘ 0%
Fascia 100 kW – <500 kW (fino a 7.500 €) Quota del contributo
Comunicazione entro il 31 gennaio 2027 ✔ 100%
Tra il 1 febbraio e il 31 marzo 2027 80%
Tra il 1 aprile e il 30 giugno 2027 40%
Dopo il 30 giugno 2027 ✘ 0%

✅ Le scadenze del contributo sono anticipate rispetto a quelle tecniche. Per la fascia 500 kW-<1 MW, il contributo pieno copre solo le comunicazioni inviate entro il 31 dicembre 2026 — un anno intero prima della scadenza tecnica dell'adeguamento, fissata al 31 dicembre 2027. Per la fascia 100-<500 kW il divario è ancora più ampio: contributo pieno entro il 31 gennaio 2027, contro una scadenza tecnica finale al 31 marzo 2028. In entrambi i casi, aspettare la scadenza tecnica per muoversi significa quasi certamente perdere parte del contributo.

⚠️ Nessun contributo per gli impianti ≥1 MW. Avendo già l'obbligo CCI dalla delibera 540/2021/R/eel, per questa fascia il 2025-2026 comporta "solo" l'attivazione della funzione PF2 su un apparato già installato — e per questo non è previsto il contributo forfetario riservato alle fasce inferiori.

📜 Testo coordinato Delibere 385/2025 e 564/2025/R/eel, art. 5 (commi 5.6-5.7) e art. 8.2

L'art. 5 fissa la scala di riduzione progressiva del contributo (100% / 80% / 40% / 0%) in base alla data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento, separatamente per le due fasce. Il valore "base" di 7.500 € per la fascia 100-<500 kW è fissato convenzionalmente al 75% del valore di 10.000 € già previsto dalla delibera 540/2021/R/eel per gli impianti più grandi, in ragione del CCI "semplificato" richiesto in questo caso. L'art. 8.2 precisa che entrambi gli importi sono "valori minimi riconosciuti": la quantificazione definitiva resta rinviata a un successivo provvedimento ARERA.

🔗 arera.it — Testo coordinato 385/2025-564/2025/R/eel, artt. 5 e 8

🚨 Cosa rischia chi non si adegua in tempo

Oltre a perdere gradualmente il contributo, chi arriva in ritardo rispetto alla scadenza tecnica della propria fascia va incontro a una conseguenza economica diretta e immediata.

⚠️ Sospensione delle partite economiche legate all'energia immessa in rete. A partire dalla scadenza prevista per la propria fascia, e fino alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento, il distributore segnala l'impianto non adeguato a Terna e al GSE. Da lì scatta la sospensione vera e propria: per gli impianti con convenzione GSE attiva (es. ritiro dedicato, scambio sul posto, incentivi) è il GSE a sospendere l'erogazione delle partite economiche; per gli altri, è il BRP a dover versare a Terna un corrispettivo che ne "sterilizza" la remunerazione. Le somme non vengono perse: sono recuperate/conguagliate una volta completato l'adeguamento, ma nel frattempo restano bloccate.

Non è formalmente una sanzione. ARERA la definisce esplicitamente un "trattenimento temporaneo delle partite economiche", non una penalità — una distinzione tecnica ma non irrilevante: significa che l'obiettivo non è punire, ma spingere a completare l'adeguamento il prima possibile, restituendo comunque quanto dovuto una volta fatto.

📜 Delibera ARERA 23/2026/E/eel (10 febbraio 2026)

Non è solo teoria: con la delibera 23/2026/E/eel ARERA ha già introdotto meccanismi concreti di enforcement per gli impianti non adeguati agli obblighi di teledistacco, prevedendo dal 16 marzo 2026 la sospensione delle partite economiche GSE o, negli altri casi, un meccanismo di sterilizzazione tramite BRP. È un precedente specifico legato agli obblighi di teledistacco allora vigenti, non un'automatica "sanzione del giorno dopo" per le scadenze 2027-2028 — ma dimostra che ARERA, quando arriva il momento, i meccanismi di enforcement li attiva davvero.

🔗 arera.it — Delibera 23/2026/E/eel

Wattino
"Temporanea" non vuol dire "indolore": per un'azienda con un impianto di taglia MW, un blocco dei pagamenti che dura mesi può pesare parecchio sulla liquidità, anche sapendo che alla fine l'importo arriverà. Meglio evitare di scoprirlo sulla propria pelle. 💧

🛠️ Come procedere: i passaggi pratici

1
Individuare la propria fascia e lo status "esistente/nuovo"

Verificate la potenza nominale del vostro impianto e la data della richiesta di connessione, per capire quale scadenza vi riguarda tra quelle viste in tabella.

2
Far verificare i quadri elettrici a un tecnico

Un tecnico abilitato deve controllare se ci sono lo spazio fisico e la strumentazione (trasformatori di misura TV/TA) necessari per il CCI — un passaggio spesso più lungo del previsto sugli impianti più datati.

3
Installare il CCI conforme alla Norma CEI 0-16

L'apparato va installato secondo gli Allegati O e T della norma, con la funzione PF2 attiva e collegamento verso il sistema del distributore.

4
Presentare la documentazione al distributore

Attraverso il portale produttori del proprio distributore va inviata la comunicazione di avvenuto adeguamento, insieme al nuovo regolamento di esercizio sottoscritto e alla dichiarazione di un tecnico abilitato (non dipendente del produttore) che attesti la conformità dell'impianto. Nessuna fattura o preventivo da allegare: è una procedura dichiarativa, non una rendicontazione di spesa.

5
Attendere la verifica del distributore

Il distributore ha 2 mesi per effettuare verifiche da remoto e, se necessario, sopralluoghi a campione. Se l'esito è positivo, il contributo viene erogato entro il mese successivo. Se l'esito è negativo per cause non imputabili al distributore, avete almeno 2 mesi per correggere — attenzione però: conta la data della comunicazione corretta ai fini dell'importo del contributo, quindi meglio non ridursi all'ultimo.

⚠️ Un possibile collo di bottiglia: gli impianti più datati. Sugli impianti più vecchi può mancare lo spazio fisico per i trasformatori di misura richiesti dal CCI, la cablatura può non essere standardizzata, o la rete di comunicazione interna dello stabilimento può non essere adeguata. Sono tutte verifiche che richiedono tempo tecnico reale, non risolvibili last minute.

📜 Testo coordinato 385/2025-564/2025/R/eel, art. 5, commi 5.4-5.5 e 5.8-5.10

È il distributore a dover mettere a disposizione, tramite il proprio sito e i portali di gestione della connessione, un format per la comunicazione di avvenuto adeguamento — comprensivo del nuovo regolamento di esercizio da sottoscrivere. Il produttore invia poi la comunicazione allegando la dichiarazione di un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, che attesti la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'Allegato A.72 e della Norma CEI 0-16 (comma 5.5). I commi 5.8-5.10 fissano poi i tempi tecnici: 2 mesi per le verifiche del distributore, erogazione del contributo entro il mese successivo in caso di esito positivo, ulteriori 2 mesi per eventuali correzioni in caso di esito negativo non imputabile al distributore.

🔗 arera.it — Testo coordinato 385/2025-564/2025/R/eel, art. 5

Wattino
Il passaggio 2 — la verifica tecnica dei quadri — è quello che più spesso allunga i tempi. Conviene farlo fare subito da un tecnico, anche solo come sopralluogo preliminare, per capire con largo anticipo se serve un intervento impiantistico più corposo. 🔧

❌ Gli errori più comuni

❌

Aspettare l'ultimo mese utile

Tra verifica tecnica, eventuali lavori sui quadri e tempi del distributore, l'intero processo richiede mesi — non giorni.

❌

Confondere scadenza tecnica e scadenza del contributo

Sono due date diverse: il contributo pieno spesso scade molto prima della scadenza finale per l'adeguamento tecnico.

❌

Dare per scontato lo spazio nei quadri elettrici

Su impianti datati, l'assenza di spazio fisico per i trasformatori di misura è una delle cause più comuni di ritardo.

❌

Pensare che riguardi anche il residenziale

L'obbligo si applica solo agli impianti in Media Tensione ≥100 kW: i privati con impianti domestici non sono coinvolti.

📊 Riepilogo rapido

Fascia Scadenza tecnica Contributo massimo
≥ 1 MW 31 dicembre 2026 (solo PF2) ✘ Non previsto
500 kW – <1 MW 31 dicembre 2027 Fino a 10.000 €
100 kW – <500 kW 31 marzo 2028 Fino a 7.500 €
Impianti in Bassa Tensione — ✔ Obbligo non applicabile

📌 In tre righe:

→ Impianti fotovoltaici ed eolici in Media Tensione, potenza ≥100 kW: il Controllore Centrale di Impianto (CCI) con funzione PF2 è obbligatorio, con scadenze scaglionate tra il 2026 e il 2028 in base alla potenza.
→ Muoversi in anticipo dà diritto a un contributo forfetario (fino a 10.000 € o 7.500 € a seconda della fascia), che si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.
→ Chi arriva oltre la scadenza rischia la sospensione temporanea dei pagamenti dell'energia immessa in rete, fino al completamento dell'adeguamento.

Non è la burocrazia a fare paura. È scoprire troppo tardi che i tempi tecnici erano più lunghi delle scadenze.

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